Normative
   

La cooperazione allo sviluppo è una componente della politica estera italiana e, in quanto tale, concorre al perseguimento degli obiettivi dell’Italia in materia di pace, sicurezza internazionale, sviluppo economico-sociale e lotta alla povertà. Essa è nata negli anni Cinquanta e Sessanta come serie di episodici interventi di assistenza tecnica ed economica messi in alcuni Paesi legati all’Italia da precedenti vincoli coloniali e, nel caso della Somalia, da un mandato ONU di amministrazione fiduciaria.

Le linee-guida della Cooperazione Italiana sono:

 

LINEE D'INTERVENTO E PRIORITÀ

Nel definire le iniziative e i Paesi in cui intervenire, la Cooperazione Italiana tiene conto delle linee guida e degli impegni concordati nel più ampio contesto internazionale (ONU, UE).

In termini di priorità le iniziative sono focalizzate principalmente sul continente africano (Africa sub-sahariana), sui Paesi nei quali sono stati assunti importanti impegni internazionali (Afghanistan, Libano) nonché in aree nelle quali la presenza del nostro Paese ha radici profonde (America Latina, Medio Oriente e Mediterraneo).

In termini di aree tematiche e settori le priorità sono:

 

QUADRO LEGISLATIVO

Legge n. 49 del 1987

A fine anni Settanta gli interventi di cooperazione furono regolati in un assetto sistematico nel quadro della legge n. 38 nel 1979. Nel corso degli anni Ottanta la crescita qualitativa e quantitativa delle iniziative di aiuto allo sviluppo nelle diverse aree geografiche ha portato al riordino complessivo con la legge attualmente in vigore, la n. 49 del 1987

La legge 49/87 definisce innanzitutto le finalità della cooperazione allo sviluppo che oltre a costituire parte integrante della politica estera e ad ispirarsi ai principi sanciti dall’ONU, fa riferimento alle Convenzioni di Lomé (1975) e Cotonou (2000) con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico).

La sistematizzazione della cooperazione attuata attraverso l’entrata in vigore di questo testo prevede la creazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) in seno al Ministero degli Affari Esteri, che istituisce Unità tecniche di cooperazione locale (UTL) nei Paesi in via di sviluppo destinatari della Cooperazione Italiana.
A supporto dell'attività della DGCS, la legge ha istituito l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo (UTC); essa svolge compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione nonché le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo.

I compiti delle UTL consistono principalmente:

  1. nella predisposizione e nell'invio alla DGCS di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento, nonché di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali; 

  2. nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto; 

  3. nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

Ciascuna UTL è diretta da un esperto dell'UTC, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.
Il regolamento di esecuzione della legge 49/87 è contenuto nel Dpr n. 177 approvato 12 aprile 1988.

Disegno di legge delega sulla riforma della Cooperazione Italiana

L'esigenza di migliorare l’operatività e l’efficacia delle attività di cooperazione ha portato ad approvare, nell'aprile 2007, un disegno di legge delega che impegna il governo a riformare l'intera disciplina della cooperazione allo sviluppo. In questo ambito, la cooperazione continua a essere parte qualificante della politica estera italiana con l’importante innovazione dell’istituzione di un’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale. Tale agenzia, in quanto ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato, dovrà attuare gli indirizzi politici e le finalità stabiliti dal Ministro degli Affari Esteri e gestire il fondo unico ove dovrebbero confluire le risorse economiche e finanziarie per l’aiuto pubblico allo sviluppo.  Ciò permetterebbe all’Agenzia di avere autonomia di bilancio, nonché di determinare le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento.
Il disegno di legge delega è frutto di un'intensa attività di consultazione e confronto condotta anche con le espressioni della società civile (ONG, mondo dell'associazionismo e accademico, protagonisti della cooperazione decentrata); per questo il disegno di legge propone di valorizzare in particolare il rapporto con la cooperazione decentrata di Regioni ed Enti locali.
E’ da sottolineare l’intenzione di prevedere che dalla riforma della Cooperazione Italiana non possano scaturire maggiori oneri per la finanza pubblica e che i finanziamenti siano utilizzati in coerenza con i principi condivisi in sede OCSE-DAC. Tali principi costituiscono delle linee guida di valutazione delle metodologie di progettazione di interventi di cooperazione; sono stati enucleati come sostegno alle agenzie di cooperazione, ma costituiscono un quadro utile anche per le autorità nazionali che devono compiere valutazioni sulle attività finanziate dalla cooperazione internazionale, nonché da programmi pubblici e da progetti.
Il progetto di riforma propone inoltre che nelle attività di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l’impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi e che la costituenda Agenzia promuova attività volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione di interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale.

 

ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Legge 180/92

Attraverso questa legge l’Italia finanzia interventi finalizzati al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e all'attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Il finanziamento avviene sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l’erogazione di contributi a Organizzazioni Internazionali, a Stati esteri e a enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Legge 212/92

E' uno strumento finanziario a sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative volte a favorire la transizione verso economie di mercato nei paesi dell’Europa Centrale e Orientale.
Obiettivo della legge è la promozione della collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale con quei Paesi che vengono individuati annualmente dal Comitato Interministeriale per la Politica Economica.

Legge 58/01

Istituisce un Fondo per lo sminamento umanitario destinato alla realizzazione di programmi integrati per lo sminamento dei territori a rischio. Tramite questa legge l’Italia ha finanziato numerosi progetti di Organismi Internazionali. Oltre ai concreti interventi di sminamento di ampie aree del territorio bosniaco sono stati finanziati interventi di educazione preventiva sulla presenza delle mine, e di riduzione del rischio.

Legge 84/2001

Grazie alla legge 180/92 l’Italia finanzia interventi aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Il finanziamento avviene sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraversol’erogazione di contributi a Organizzazioni Internazionali, a Stati esteri, e a enti pubblici e privati italiani e stranieri.
La legge ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani che si occupa della defizione delle linee generali e degli indirizzi strategici, nonché delle priorità per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero del Commercio con l'Estero, dalle Regioni e dagli Enti locali.



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